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TASI/IMU: sconto per immobili a canone concordato?

lentepubblica.it • 21 Gennaio 2016

canone, super tasiDa quest’anno gli immobili affittati a canone concordato pagheranno Imu e Tasi con aliquote ridotte?

 

La legge di stabilità per il 2016 ha infatti introdotto, assieme all’esenzione Tasi per le abitazioni principali non di lusso, un particolare vantaggio fiscale per i contribuenti che abbiano concesso in affitto l’immobile secondo la legge 431 del 1998.

 

Si tratta di contratti stipula­ti per l’affitto delle abitazioni situate nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli individuati nelle delibere del Cipe, secondo quanto previ­sto dagli accordi locali tra le sigle della proprietà edilizia e quelle degli inquilini. Accordi caratte­rizzati ­dalla presenza di un corrispettivo per la loca­zione variabile all’interno dei li­miti minimi e massimi individuati nell’accordo in funzione di parametri oggettivi ma comunque inferiore a quelli previsti nel mercato “libero”.

 

La legge di stabilità agevola il ricorso a tali contratti attribuendo al proprietario una riduzione del 25% sulle aliquote Imu e Tasi (ove quest’ultimo tributo sia stato mantenuto dai sindaci) stabilite dal Comune nel quale si trova l’immobile. Si segnala che il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Il prelievo massimo può toccare l’11,4 per mille a condizione che il Comune abbia stabilito, mediante espressa deliberazione nel 2016, la maggiorazione dell’0,8 per mille per finanziare, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

 

Resta inteso che il locatore pagherà la Tasi in un importo ricompreso tra il 90 ed il 70% dell’imposta dovuta (con l’applicazione della riduzione citata) mentre il conduttore sarà esentato dal pagamento della somma residua (oscillante tra il 10 ed il 30%) qualora l’immobile preso in affitto sia stato adibito a sua abitazione principale. La legge di Stabilità ha infatti escluso dal pre­supposto oggettivo della tassa le abitazioni principali a eccezione di quelle di lusso, e ha previsto in capo al solo possessore il presuppo­sto soggettivo limitatamente alla quota di sua competenza. Che in ossequio alle regole Tasi è compresa in una forchetta ricompresa tra il 90 ed il 70% sulla base del regolamento comunale. Per quanto riguarda l’Imu, l’imposta sarà dovuta, in ogni caso, solo dal possessore dato che questo tributo, a differenza della Tasi, coinvolge solo la proprietà dell’immobile.

 

Oltre all’aliquota agevolata, i proprietari di questi immobili continueranno a beneficiare della riduzione del 30%, per la determinazione della quota di canone imponibile ai fini lrpef o della cedolare secca al 10% fino al termine del 2017 (dal 1° gennaio 2018 l’aliquo­ta tornerà al 15%).

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Valerio Damiani
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